Attualità
LRD revisionata / nuovi obblighi di diligenza
Lettera del 16 marzo 2009 a tutti i membri:
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Informazione per tutti i membri / LRD revisionata /
nuovi obblighi di diligenza
Gentili signore, egregi signori,
lo scorso 1º febbraio è entrata in vigore la LRD revisionata. Essa
statuisce - come vi avevamo anticipato nell'ambito dei corsi di formazione
dello scorso anno ~ nuovi obblighi di diligenza, in particolare l'obbligo di
prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il
conferimento dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica, nonché
l'obbligo di verificare l'identità delle persone che stabiliscono la
relazione d'affari in nome della persona giuridica (art. 3 cpv. 1 LRD),
l'obbligo di identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari
auspicata dalla controparte (art. 6 LRD) e un ampliamento dell'obbligo di
comunicazione secondo l'art. 9 LRD a prima della conclusione del contratto
con un cliente.
Non essendo state previste delle disposizioni transitorie, le nuove norme
legali sono applicabili da subito. Fino a quando la FINMA non avrà approvato
il Regolamento revisionato dell'OAD PolyReg, i membri si conformeranno alle
nuove norme rifacendosi direttamente alla legge e dovranno entro e non oltre
il 30 giugno 2009 intraprendere le misure organizzative necessarie per
garantire il rispetto di questi obblighi.
L'OAD PolyReg, dal canto suo, rimane volentieri a disposizione dei suoi
membri per eventuali consulenze a riguardo. Fino a quando non sarà
disponibile il nuovo Regolamento, delle direttive provvisorie possono essere
consultate online al seguente link:
http://www.polyreg.ch/i/polyreg/news.html
Partiamo dal presupposto di potervi illustrare nel dettaglio il nuovo
Regolamento a partire dal mese di maggio nei nostri corsi di aggiornamento,
e vi preghiamo perciò di attribuire nel 2009 una particolare importanza alla
formazione continua.
Distinti saluti
Matthias Schaad, Direttore
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Direttive provvisorie per l'attuazione
Fino a quando non esisterà un nuovo Regolamento approvato dalla FINMA, per
i membri di PolyReg valgono, oltre alle norme di legge, le seguenti
direttive per l'attuazione dei nuovi obblighi di diligenza:
Applicabilità delle direttive dal punto di vista temporale
Le presenti direttive valgono a partire dal 19 marzo 2009 e sono
applicabili da subito. Al momento non è necessario adattare i dossier
preesistenti dei clienti alle nuove prescrizioni per l'identificazione
delle persone giuridiche (non c'è quindi effetto retroattivo).
Identificazione delle persone giuridiche
Oltre all'identificazione, prevista finora, della persona giuridica quale
controparte, dev'essere anche verificata l'identità della persona (fisica)
che stabilisce la relazione d'affari in nome della persona giuridica.
Delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei
poteri di rappresentanza a questa persona va preso atto e si devono
documentare (estratto del Registro di commercio, procura).
Se più persone agiscono congiuntamente (per es. con firma collettiva),
quanto esposto sopra vale per tutte le persone che agiscono per conto
della persona giuridica.
Obbligo di chiarimento
Al momento dell'avvio di una nuova relazione d'affari bisogna identificare
(risp. chiarire) l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata
dalla controparte. Il risultato di questi accertamenti va ritenuto in
un'annotazione scritta o nel profilo-clienti.
L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio
rappresentato dalla controparte e dipende anche da quanto siano evidenti o
meno l'oggetto e scopo della relazione d'affari, se cioè s'impongano o no
ulteriori chiarifiche.
Valori patrimoniali di poca entità
La nuova "clausola bagatella" dell'art 7a LRD non va applicata fino a
quando non esiste un nuovo Regolamento dell'OAD.
Obbligo di comunicazione
Secondo il nuovo art. 9 LRD l'obbligo di comunicazione si estende ora
anche al sospetto di finanziamento del terrorismo.
Se delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari vengono
interrotte a causa di un sospetto fondato di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a
LRD, bisogna senza indugio darne comunicazione all'Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, anche se la relazione
d'affari non è stata ancora avviata.
Informazione dopo la comunicazione
Se un intermediario finanziario ne informa un altro in base all'art. 10a
LRD, redige un'annotazione riguardo a questo fatto.
PolyReg, 18 marzo 2009
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