955.01Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo(Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)dell'11 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2020) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generaliArt. 1 OggettoLa presente ordinanza disciplina:
Art. 2 Campo d'applicazione1 La presente ordinanza si applica:
2 Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD:
Capitolo 2: Intermediari finanziariSezione 1: AttivitàArt. 3 Operazioni di creditoNon sono considerate operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD in particolare:
Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l'intermediario finanziario:
2 Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di denaro contante, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento nonché:
Art. 5 Attività commerciale1 Si considera attività commerciale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:
2 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se richiede un'autorizzazione secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi). 3 L'attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un'attività commerciale.
Art. 6 Altre attività1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:
2 Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali. 3 Non sono considerate società di domicilio le società che:
Sezione 2: Attività a titolo professionaleArt. 7 Criteri generali1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
2 Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte. 3 L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa. 4 L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi. 5 Sono considerate persone prossime:
Art. 8 Operazioni di credito1 Le operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se:
2 Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito. 3 Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un'altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l'esercizio a titolo professionale deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale. Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valoriLe operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che l'attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 50 000 franchi durante un anno civile. Art. 10 Attività commercialeNel caso dell'attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l'utile lordo e non il ricavo lordo. Art. 11 Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale1 Chiunque passa da un'attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non professionale a un'attività esercitata a titolo professionale deve:
2 Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD oppure fino al rilascio di un'autorizzazione da parte della FINMA, all'intermediario finanziario in questione è vietato intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali. Art. 12 Uscita ed espulsione da un OAD1 Se un intermediario finanziario che intende continuare a esercitare l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale esce da un OAD o ne viene espulso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale alla FINMA entro due mesi dall'uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di espulsione. 2 Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività solo nell'ambito delle relazioni d'affari già esistenti. 3 Se entro la scadenza di due mesi non ha presentato una richiesta né a un OAD né alla FINMA, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione o l'autorizzazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario. Capitolo 3: CommerciantiSezione 1: In generaleArt. 13 CommerciantiSono considerate commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD anche le persone che su mandato e per conto di terzi negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante. Art. 14 Commercio a titolo professionale1 Il commercio è svolto a titolo professionale se rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole. 2 Non è determinante se il commercio è svolto quale attività principale o accessoria. Art. 15 BeniSono considerati beni le cose mobili corporee che possono essere oggetto di una vendita di cose mobili ai sensi dell'articolo 187 del Codice delle obbligazioni1, o i fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 216 del Codice delle obbligazioni.
Art. 16 Ricorso a terziSe ricorrono a un terzo per eseguire l'operazione e ricevere il prezzo di vendita in contanti, i commercianti sono tenuti a garantire l'osservanza degli obblighi di diligenza e di comunicazione ai sensi della sezione 2 del presente capitolo a prescindere dal loro rapporto giuridico con il terzo. Sezione 2: Obblighi di diligenza e di comunicazioneArt. 17 Identificazione della controparte1 Al momento della conclusione del contratto il commerciante identifica la controparte in base alle seguenti indicazioni:
2 Se la controparte proviene da uno Stato in cui l'utilizzo della data di nascita o dell'indirizzo non è usuale, l'esigenza di queste indicazioni decade. 3 Ai fini dell'identificazione della controparte, il commerciante:
4 Se la controparte è rappresentata, il suo rappresentante è tenuto a:
Art. 18 Accertamento dell'avente economicamente diritto1 Il commerciante accerta l'avente economicamente diritto informandosi presso la controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro. 2 Se la controparte non è l'avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto:
3 Se non è possibile accertare alcuna persona quale avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2 lettera b, va accertata l'identità del membro superiore dell'organo direttivo. 4 Ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:
5 L'articolo 17 capoverso 2 si applica per analogia. 6 Per la dichiarazione scritta ai sensi del capoverso 2 è sufficiente che la controparte o il suo rappresentante sottoscrivano le indicazioni sul modulo o documento ai sensi dell'articolo 21. 7 Se per una società non risulta alcuna persona avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2, in particolare a causa della sua forma giuridica quale associazione o fondazione secondo il diritto svizzero, ciò deve essere debitamente indicato. Art. 19 Chiarimenti ulteriori1 Il commerciante verifica le circostanze dell'operazione, specialmente la provenienza del denaro e il suo scopo, se essa appare inusuale o se vi sono indizi di riciclaggio di denaro. 2 Sussistono indizi di riciclaggio di denaro specialmente se:
3 Ai fini della verifica il commerciante si informa presso la controparte o il suo rappresentante in merito alle circostanze e allo scopo dell'operazione, esamina la plausibilità delle indicazioni e registra in forma scritta i chiarimenti. Art. 20 Obbligo di comunicazione1 Si è in presenza di un sospetto fondato che comporta l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1bis LRD, se esso si basa su di un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento derivi da un reato, e se nemmeno i chiarimenti ulteriori ai sensi dell'articolo 19 eliminano tale sospetto. 2 La comunicazione va effettuata anche se il commerciante non è in grado di associare a una fattispecie penale determinata il reato dal quale deriva il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento. 3 La trasmissione delle comunicazioni è retta dall'articolo 3a capoversi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Art. 21 Documentazione1 Al fine di documentare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, il commerciante utilizza il modulo di cui all'allegato 1 o un documento equivalente. 2 Nel modulo o documento vengono riportati:
3 Il modulo o documento deve recare la data dell'operazione e la firma del commerciante. 4 Esso va conservato per almeno dieci anni. Sezione 3: Incarico affidato a un ufficio di revisioneArt. 221 L'obbligo ai sensi dell'articolo 15 LRD, secondo cui il commerciante deve incaricare della verifica un ufficio di revisione, sussiste indipendentemente dall'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo. 2 Se il commerciante non dispone di un ufficio di revisione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione affida l'incarico di eseguire la verifica a revisori ai sensi dell'articolo 5 o a un'impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.
Capitolo 3a: Organismi di autodisciplinaArt. 22a Abilitazione delle società di audit1 Una società di audit è sufficientemente organizzata se:
Art. 22b Abilitazione degli auditor responsabili1 Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
Art. 22c Abilitazione alla verifica di avvocati e notai nell'ambito della LRD1 Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art. 18 cpv. 4 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22b.2 Le persone fisiche abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD possono svolgere i controlli a titolo indipendente senza essere iscritte nel registro di commercio quale impresa individuale abilitata e senza essere abilitate a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 LSR. 3 Le persone abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD sono considerate indipendenti dal membro oggetto della verifica se osservano le prescrizioni di cui agli articoli 11 LSR e 728 CO. Art. 22d Perfezionamento1 I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 22b e 22c, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:
3 Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento. Capitolo 4: Disposizioni transitorie e finaliArt. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativiL'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2. Art. 24 Entrata in vigoreLa presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2019Se un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA prima dell'entrata in vigore della legge si affilia a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 LRD, presenta all'organismo di autodisciplina un rapporto sulla conformità della sua attività alle disposizioni della LRD. |